Da oggi è in vigore quanto stabilito dall’articolo 9 della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), cosiddetta “Par condicio”.
Tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e solo se indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.